Quando si parla di protezione civile capita spesso di sentire termini o definizioni che non esistono, oppure che esistevano e sono stati superati, che però, continuando a citarli portano a confondere ruoli e competenze nel Servizio di Protezione Civile.
“I piani di emergenza” ad esempio non sono più contemplati nell’attuale normativa; il TU del 2018 parla invece di “Piani di Protezione civile “ proprio per evidenziare che la pianificazione di protezione civile dai comuni, province/prefetture, regioni e Dipartimento, è una interconnessione coordinata tra le 4 attività fondamentali di protezione civile: previsione (codice colore), prevenzione (per gli interventi non strutturali), gestione dell’emergenza (modello di intervento adeguato ad ogni singola realtà), ripristino delle normali condizioni di vita, è un insieme coordinato di strutture operative (VVF, Volontariato, FF.OO., FF.AA., ecc).
Il piano di emergenza è un documento operativo, specifico per un luogo o una manifestazione che tratta le procedure da seguire in caso di incendio, o altri rischi ed è necessario al fine di garantire l’incolumità di persone e beni.
Continuare a trattare i piani di emergenza e quelli di protezione civile come fossero la stessa cosa crea confusione ed aumenta l’incertezza dei ruoli che ogni componente e ogni struttura operativa dovrà svolgere rispettando la legge.
