A seguito di alcuni infortuni che hanno riguardato volontari di protezione civile si è tornati a parlare delle possibili responsabilità in capo ai vari soggetti; tra questi sicuramente il primo è il legale rappresentante dell'associazione.
E' importante partire dalla definizione della figura del presidente che nella norma attuativa del D. Lgs. 81/08 viene validamente indicato come “legale rappresentante” in modo da sottolineare il diverso contesto (con datore di lavoro).
Il legale rappresentante, secondo il D. 13/04/2019, salvo i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, ha la responsabilità di far svolgere ai propri volontari la formazione, l'informazione e l'addestramento necessari ad operare negli scenari di rischio individuati e per le attività scelte, di accertare che il volontario sia fisicamente idoneo allo svolgimento delle specifiche attività e che sia dotato di attrezzatura e DPI idonei per lo svolgimento.
La norma non indica ulteriori figure a cui mettere in capo specifiche responsabilità e non può che essere così.
